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prima edizione 1996
© Windcloak

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Opera pubblicata su Internet.
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IL VOLONTARIATO
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia

PRIMA PARTE : Con la partecipazione si è parte di qualche cosa

In questo breve saggio parlerò della nuova legge regionale del Friuli Venezia Giulia sul volontariato (L.R. 20.2.1995 n. 12 in boll. uff. regionale F.V.G. del 22.2.1995 n. 8). Si tratta di una legge importante che parla delle organizzazioni di volontariato.
I principi del volontariato sono stati stabilisti qualche anno da una legge del Parlamento (L. 11.8.1991 n.266 in gazz. uff. 22.8.1991 n.196). In essa si parla delle finalità e dell'oggetto della legge sul volontariato, delle organizzazioni e delle attività di volontariariato, dei registri regionali, delle agevolazioni fiscali e dell'osservatori o nazionale del volontariato. Prima di parlare della legge regionale, che certamente interesserà i volontari del nostro territorio, devo dire qualcosa sui principi dettati dalla legge nazionale perché saranno utili per comprendere finalità e oggetto della legge regionale del Friuli Venezia Giulia. La legge nazionale sul volontariato si propone di promuovere lo sviluppo e la diffusione dei seguenti valori: Si tratta di valori sociali importantissimi senza i quali la società non sarebbe. Con la partecipazione si è parte di qualche cosa ( di una famiglia, di un partito, di una scuola, di una nazione, di una chiesa ecc.). Senza la partecipazione l'uomo diventa uno straniero nella terra dell'altro. La partecipazione è, quindi, superamento dell'attività individuale per il raggiungumento di un fine comune con gli altri. Uno dei compiti dello Stato è quello di promuovere la partecipazione di tutti i cittadini alle formazioni sociali del paese: principio che si trova sancito nell'art. 3 della nostra Costituzione. Esempi di partecipazione sociale previsti dalla legge sono: l'associazione non riconosciuta, il comitato, la famiglia, il condominio negli edifici, la società commerciale, l'organizzazione di volontariato, ecc. Il concetto di partecipazione è stato bene espresso da Italo Calvino nel suo romanzo "Il barone rampante" in cui si dice che le associazioni rendono l'uomo pió forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente si ha restando per proprio conto.

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SECONDA PARTE : Tutti per uno, uno per tutti

La solidarietà è un principio che è stato accolto nella nostra costituzione nell¹art. 2: "La Repubblica...richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Pertanto, abbiamo tre tipi di solidarietà: il primo tipo attiene al campo della politica e ne sono esempi la difesa militare cui tutti i cittadini maschi sono tenuti ed il pagamento dei tributi per finanziare le spese pubbliche; il secondo tipo attiene al campo della economia ed un esempio ci è dato dal dovere della comunità di mantenere ed assistere l'inabile al lavoro sprovvisto di mezzi di sussistenza;il terzo tipo attiene al campo del sociale e ne sono esempi il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, il dovere della comunità di garantire gratuitamente ai poveri le cure sanitarie ed infine il dovere della comunità di dare l'istruzione scolastica gratuita ai bambini.
Lo scrittore francese Dumas ha espresso bene il concetto di solidarietà con la frase diventata famosa dei tre moschettieri: "Tutti per uno, uno per tutti".
Il pluralismo è una ideologia, un modo di pensare che vuole non l'unità ma la molteplicità.
Insomma, per il pluralismo la realtà, il mondo, non è fatto di una sola cosa ma di tante cose egualmente importanti.
Il monismo, il contrario del pluralismo, è stato sempre presente nella storia dell¹uomo, esso vuole la supremazia, il dominio di una cosa sulle altre e tanti filosofi sono stati monisti: Talete considerava la causa di tutte le cose l'acqua, Parmenide il pensiero, Socrate il sapere, Platone l'idea, Aristotele la sostanza, Cartesio la ragione, Wittgenstein il linguaggio.
Essere pluralisti non è facile: significa riconoscere che ogni cosa (gli animali, le piante, la ragione, i sentimenti, la natura ...) hanno una loro autonomia e libertà. Ecco perché la legge quadro sul volontariato intende promuovere, tra le altre cose, il pluralismo: valore tra i più difficili da affermare.
Anche la nostra Costituzione assegna un posto importante al pluralismo. Il famoso articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza, afferma la diversità delle religioni, dei sessi, delle lingue, delle razze, delle ideologie politiche, delle classi sociali. Con questa dichi'razione la Costituzione riconosce la pari dignità delle cose: l'essere maschio o femmina, l¹essere bianco o nero, l'essere comunista o capitalista.
Una concezione monista avrebbe invece affermato la supremazia di una cosa sulle altre: l¹essere, ad esempio, di razza ariana e maschio.
L¹art.5 e tutto il titolo della Costituzione affermano il pluralismo politico e cioè che lo Stato riconosce altri soggetti: le Regioni, le Provincie ed i Comuni. Questi altri soggetti hanno una loro autonomia, dei poteri, e tuttavia, ad essere rigorosi, si tratta di un falso pluralismo poiché lo Stato e gli altri soggetti non si trovano sullo stesso piano e lo stato rimane sempre sovrano.
In conclusione, il pluralismo rappresenta una mentalità senza la quale non potremmo essere parte di qualche cosa (partecipazione) o dare qualche cosa (solidarietà).

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TERZA PARTE : Attività e organismi di volontariato

Continuiamo a parlare della legislazione sul volontariato che tanto interesse suscita nell¹opinione pubblica essendo il volontariato espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, valori importantissimi che la legge del 1991 intende promuovere e sviluppare.
Per capire appieno la legge del 1991 sul volontariato bisogna prima porsi due domande fondamentali:
1) Qual¹è il fine
2) Qual¹è l¹oggetto
Per fine o scopo di una cosa intendo l¹effetto, la conseguenza che si vuole perseguire attraverso l¹uso della cosa stessa.
Nel caso della legge in generale, il fine è la conseguenza che scaturisce dall¹usarla e cioè dall¹¹applicarla.
La legge del 1991 intende conseguire fini che indica in modo generico: sociali, culturali e civili.
Sarà compito delle regioni indicarli con precisione.
Per oggetto, di una cosa intendo la struttura, la composizione della cosa stessa.
Nel caso della legge in generale l¹obbligo indica il contenuto: ciò di cui si parla.
La legge del 1991 sul volontariato ha per oggetto principi e cioè concetti fondamentali cui le regioni devono attenersi nel momento in cui dovranno disciplinare la materia del volontariato nel proprio territorio.
Vediamo ora quali sono questi principi.
Per volontariato si intende l¹attività prestata a favore di altri in modo personale ( e cioè direttamente non facendosi sostituire da un altro), spontaneo ( e cioè l¹attività deve essere voluta dal volontario non imposta da autorità), gratuito (e cioè senza vantaggi economici diretti o indiretti). Tuttavia, al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute per l¹attività prestata.
Inoltre, il volontario non può assumere la posizione di lavoratore dipendente o autonomo dell¹organizzazione di volontariato di cui fa parte. Pertanto, è vietato stipulare contratti di lavoro tra il volontario e l¹organizzazione di volontariato.
Per organizzazione di volontariato si intende quell¹organismo che svolge attività di volontariato senza fini di lucro (e cioè senza ripartizione tra i propri aderenti del profitto dell¹attività).
L¹organismo di volontariato può assumere la forma giuridica che ritiene più idonea. Tuttavia, considerato che gli organismi di volontariato perseguono finalità di carattere sociale, civile e culturale, senza scopo di lucro essi non possono costituirsi nella forma giuridica della società commerciale compresa la società cooperativa, la quale anche se persegue scopi mutualistici consistenti in un risparmio di spesa per il socio è considerata impresa avente fini di lucro: a dirlo è la sentenza della corte di cassazione del 1981 numero 81.
Pertanto, a mio avviso, le forme giuridiche che possono assumere gli organismi di volontariato sono:
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QUARTA PARTE : Risorse economiche

In materia di volontariato un principio importante è quello dell¹ampia libertà della gestione delle risorse economiche. Le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica possono acquistare beni mobili registrati (autovetture, navi, ecc.) e beni immobili (terreni, case, ecc.), accettare donazioni e lasciti testamentari, intestando i beni a se stesse. Prima della legge sul volontariato solo le persone giuridiche (società di capitali, associazioni riconosciute) e le persone fisiche potevano essere titolari di diritti di proprietà su beni mobili registrati e beni immobili e ricevere donazioni e lasciti testamentari; adesso anche le organizzazioni di volontariato hanno gli stessi diritti di una persona giuridica.
Bisogna dire che per ottenere i diritti predetti occorre che l¹organizzazione sia iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il registro si trova presso ogni regione e l¹iscrizione in detto registro è non solo requisito per avere i diritti di cui si è detto sopra ma anche per accedere ai contributi pubblici, beneficiare delle agevolazioni fiscali, stipulare convenzioni con gli enti pubblici.
Dirò brevemente delle convenzioni, delle agevolazioni fiscali e dei contributi.
Le convenzioni sono accordi che possono essere stipulati tra l¹organizzazione di volontariato e l¹ente pubblico (Stato, Regione, Comune ecc.) per il raggiungimento di finalità sociali.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali si hanno tre tipi di esenzioni:
1)l¹atto costitutivo dell¹organizzazione di volontariato è esente dall¹imposta di bollo e dall¹imposta di registro;
2)tutte le operazioni compiute dall¹organizzazione di volontariato (vendita di un bene o prestazione di un servizio) non sono soggette all¹IVA;
3)alle attività commerciali, eventualmente svolte dall¹organizzazione di volontariato in modo marginale, non si applicano l¹IRPEG e l¹ILOR.
Infine, per quanto riguarda i contributi pubblici, l¹organizzazione di volontariato può accedere al fondo statale ed al fondo speciale regionale.

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QUINTA PARTE : Il registro generale provvisorio

Dopo avere esposto a grandi linee i principi contenuti nella legge quadro sul volontariato, passo subito a trattare del contenuto della legge regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di volontariato(L.R.20.2.1995 n.12).
Per favorire lo sviluppo del volontariato la regione del Friuli Venezia Giulia ha predisposto con legge regionale una struttura organizzativa costituita da:
il servizio del volontariato
il comitato regionale del volontariato
l¹assemblea regionale del volontariato
i centri di servizio
La legge regionale disciplina la composizione e le funzioni di dette strutture.
Inoltre, la legge regionale ha istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato suddiviso in quattro settori: Bisogna dire che la legge regionale che doveva provvedere allo sviluppo del volontariato nel Friuli Venezia Giulia non è stata ancora attuata.
Comunque, in attesa dell¹applicazione della legge, le organizzazione di volontariato possono chiedere all¹Assessore regionale all¹assistenza sociale via S.Francesco 37 CAP 34133 Trieste, l¹iscrizione nel registro regionale provvisorio dell¹organizzazione di volontariato, indicando il settore di attività. Alla domanda occorre allegare la copia dell¹atto costitutivo o dello statuto o dell¹accordo che istituisce l¹organizzazione con la relazione sull¹attività svolta. I documenti sono esenti dall¹imposta di bollo.
Termina qui il breve commento alla legislazione sul volontariato. Il commento ha fornito al lettore gli elementi che consentiranno, a chi desidera, di approfondire la materia attraverso la lettura di libri specifici.

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